Pago in rete - Servizio per i pagamenti telematici

 

Cosa cambia per le famiglie

Dal 30 giugno 2020, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 (come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019, cosiddetto Decreto Milleproroghe), qualsiasi pagamento a favore della scuola (tasse di iscrizione e frequenza, contributo volontario, viaggi di istruzione, corsi pomeridiani, ecc.) dovrà obbligatoriamente essere effettuato attraverso il sistema PAGO IN RETE, gestito dal Ministero dell'Istruzione.

Risulterà pertanto illegittimo ogni pagamento ricevuto attraverso bollettino postale o bonifico bancario.

 

Istruzioni         Accedi a Pago in rete

 

Precisazioni

Il contributo volontario può essere detratto dalle imposte sul reddito (IRPEF), riportando nella causale del versamento la seguente dicitura: “erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa” (Art. 13, comma 3 a-b, Legge 2-4-2007, n. 7). È previsto che la detrazione fiscale venga effettuata automaticamente dai sistemi del Ministero dell'Istruzione e dell'Agenzia delle Entrate.

A breve dovrebbe essere anche disponibile l’app IO.it per la gestione degli avvisi telematici dei bollettini emessi dalla scuola e per i servizi di pagamento.

 

Cosa è il contributo per l'ampliamento dell'Offerta Formativa

I contributi dei genitori costituiscono una entrata essenziale per il buon funzionamento della scuola e per garantire la qualità del servizio e la manutenzione degli spazi, soprattutto l’efficienza e l’ammodernamento costante dei laboratori tecnici. Il contributo volontario serve inoltre per l’assicurazione a copertura degli infortuni e della responsabilità civile degli alunni, che la scuola deve obbligatoriamente stipulare.

L’importo del contributo è stabilito dal Consiglio di Istituto, ove sono rappresentati i genitori e gli studenti. Le entrate provenienti dal contributo sono soggette alle norme della contabilità di Stato, nonché all’approvazione e al controllo della Giunta Esecutiva, del Consiglio di Istituto e dei Revisori dei Conti (MIUR e MEF).

Si fa presente che il contributo volontario può essere detratto dalle imposte sul reddito (IRPEF), riportando nella causale del versamento la seguente dicitura: “erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa” (Art. 13, comma 3 a-b, Legge 2-4-2007, n. 7).