Amministrazione Finanza e Marketing - Serale

 

Corso serale - Percorsi di istruzione di secondo livello

La scuola è sede di un corso serale in Amministrazione Finanza e Marketing, che risponde ai bisogni di coloro che intendono riprendere gli studi e conseguire il diploma: il corso si rivolge quindi ad adulti e giovani che hanno lasciato la scuola prima di completare il corso di studi superiore, e in particolare a chi, dopo il diploma di scuola media, ha intrapreso subito un’attività lavorativa.

Struttura e flessibilità

Il biennio comune prevede 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni e suddivise fra Area comune (17 ore) e Area di indirizzo (8 ore).
I corsi del triennio prevedono 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni e suddivise fra Area comune (11 ore) ed Area di indirizzo (14 ore).

Le lezioni si svolgono: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 21.40  (il giovedì fino alle 22.30). La frequenza è obbligatoria.

Il corso è strutturato su percorsi flessibili e modulari che valorizzano le esperienze di cui sono portatori gli studenti e che si fondano sia sull'approccio al sapere in età adulta, sia sul longlife learning. La flessibilità prevede articolazioni nell'orario e nel calendario delle lezioni (per consentire moduli intensivi e recuperi), e l'aggregazione degli studenti per gruppi di livello.

Accoglienza

All'inizio del corso, l'accoglienza dei singoli iscritti è un aspetto fondamentale: gli insegnanti valutano e consigliano il percorso individualizzato più idoneo alla valorizzazione delle competenze formali, non formali e informali possedute, al fine di rendere possibile un rientro nella scuola "motivato" che permetta di raggiungere gli obiettivi personali e didattici.

Crediti formativi

La scuola riconosce in termini di crediti formativi le competenze possedute dagli studenti e acquisite in seguito a studi compiuti e certificati (credito formale) o a esperienze maturate in ambito lavorativo (crediti non formali). I crediti sono accertati da un Comitato Tecnico-Scientifico nominato dal dirigente scolastico.

Precisazioni

Le assenze prolungate, per malattia o per lavoro, vanno certificate; per i motivi di famiglia occorre un'autocertificazione.

Le valutazioni sono quadrimestrali e utilizzano il voto unico anche per quelle discipline che prevedono prove scritte, pratiche e orali.

Equipollenze

Equipollenza dei titoli di studio stranieri

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per l’esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o il proseguimento degli studi.

QUADRO ORARIO CORSO PERCORSO DI II LIVELLO - EX SERALE AFM

DISCIPLINA

1°periodo

Biennio unico

2°periodo

Classe terza

2°periodo

Classe quarta

3°periodo

Classe quinta

Lingua e letteratura italiana

3

3

3

3

Storia

/

2

2

2

Inglese

2

2

2

2

Matematica

3

3

3

3

Scienze integrate

5

/

/

/

Informatica

2

2

1

/

Francese

3

2

2

2

Economia aziendale

2

5

5

6

Economia politica

/

2

2

2

Diritto

/

2

2

2

Geografia

2

/

/

/

Religione o materia alternativa

1

1

 

1

                        TOTALE ORE

23

24

22

23


Equipollenza
Che cos'è?

L’equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano.

Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo  un titolo di studio finale conseguito all’estero al termine di un percorso scolastico; non può essere richiesta l’equipollenza per i titoli riguardanti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste una normativa speciale. 

A chi rivolgersi

Titolo di studio

Ufficio competente

Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione  di 1° grado

Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale della provincia di residenza

Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione  di 2° grado

Qualsiasi Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale

Titoli accademici

Università degli studi

 
Chi può fare domanda

Per i titoli di studio scolastici (non universitari)

  • I cittadini di Stati membri dell’Unione europea
  • I cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo
  • I cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)
  • I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria

L’equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18° anno d’età

Come fare

Per ottenere l’equipollenza occorre presentare la domanda compilando l’apposito modello

in carta semplice per i diplomi d’istruzione di 1° grado

  • con marca da bollo del valore di € 16,00 per i diplomi d’istruzione di 2° grado

Documenti da allegare alla domanda

  1. titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza;
  2. dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza, indicante la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta, con l’indicazione del gestore), il valore (durata, ordine e grado degli studi cui il titolo si riferisce), e la validità ai fini del proseguimento degli studi e dell’assunzione a posti di lavoro nel paese in cui è stato conseguito;
  3. eventuale documentazione idonea a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell’esenzione dalla prova integrativa di italiano:
  • attestato di frequenza di corsi di lingua italiana
  • attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico 

Per i titoli di istruzione secondaria di 2º grado occorre anche:

  1. programmi delle materie oggetto del corso di studi, rilasciati dalla scuola frequentata, dalle competenti autorità straniere, o desunti dalle pubblicazioni ufficiali dello stato estero o dell’autorità diplomatica, accompagnati dalla traduzione in lingua italiana con le stesse modalità indicate al punto 1);
  2. curriculum degli studi seguiti, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate. Il curriculum, redatto e firmato dall’interessato, dovrà indicare l’esito degli esami finali e le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo del quale si chiede l’equipollenza.
  3. dichiarazione dell’autorità diplomatica o consolare italiana comprovante che trattasi di studi finalizzati al conseguimento del titolo di cui si chiede l’equipollenza e dal quale risulti il sistema di valutazione (decimi, centesimi, ecc.) e il voto minimo e massimo attribuibili e ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione del voto nella dichiarazione di equipollenza.
  4. ogni altro documento o titolo, con le stesse modalità indicate al punto 1), che il richiedente ritenga utile produrre  nel proprio interesse.

Tutti i documenti possono essere presentati in originale o in copia autenticata.

Dei documenti allegati deve essere compilato un elenco in duplice copia

La mancanza o la difformità della documentazione potrebbe comportare ritardi nel rilascio della dichiarazione di equipollenza non addebitabili all’ufficio.

Per il rilascio della dichiarazione di equipollenza non sono previste tabelle di corrispondenza tra  i titoli di studio stranieri e quelli italiani. Va esaminata caso per caso l’effettiva corrispondenza – per le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio – tra i programmi di studio svolti all’estero e quelli svolti dalle scuole italiane. Gli interessati, pertanto, possono essere sottoposti a prove integrative per accertare la conoscenza della lingua italiana e la preparazione sulle materie che caratterizzano il corso di studio italiano.

In sintesi:

Di quali titoli di studio può essere chiesta l’equipollenza a questo Ufficio:

  • Diploma conclusivo del I ciclo d’istruzione
  • Diploma di qualifica professionale
  • Diploma di scuola secondaria di II grado

Chi può chiedere l’equipollenza del titolo di studio

  • I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e della Confederazione Elvetica
  • I cittadini europei per matrimonio o per naturalizzazione
  • I cittadini italiani presso uno stato diverso dall’Italia
  • I profughi
  • I cittadini italiani residenti che abbiano conseguito il titolo di studio presso una scuola straniera in Italia.

per saperne di più contatta USR Lazio, la I Unità Operativa – I settore al nr. 06 77392385